DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 211
    (autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione)

   1.  I  termini  di  cui  agli articoli 208 e 210 sono ridotti alla
meta'  per  l'autorizzazione  alla  realizzazione ed all'esercizio di
impianti  di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
    a)  le  attivita' di gestione degli impianti non comportino utile
economico;
    b)  gli  impianti  abbiano  una  potenzialita'  non superiore a 5
tonnellate  al  giorno,  salvo  deroghe giustificate dall'esigenza di
effettuare  prove  di  impianti  caratterizzati  da  innovazioni, che
devono pero' essere limitate alla durata di tali prove.
   2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' di due anni,
salvo  proroga  che  puo' essere concessa previa verifica annuale dei
risultati raggiunti e non puo' comunque superare altri due anni.
   3.  Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano
stati  approvati  e  autorizzati  entro il termine di cui al comma 1,
l'interessato  puo'  presentare  istanza  al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi
sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attivita' produttive
e  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca. La garanzia
finanziaria in tal caso e' prestata a favore dello Stato.
   4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute
e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al
comma  1 e' rilasciata dal ((Ministero)) dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  del  mare, che si esprime nei successivi sessanta
giorni,  di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, della
salute e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
   5.  L'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo  deve essere
comunicata,    a   cura   dell'amministrazione   che   la   rilascia,
((all'ISPRA))   che   cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,
accessibile   al  pubblico,  degli  elementi  identificativi  di  cui
all'articolo  ((208,  comma  16)) senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
 ((5-bis.  La  comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire
senza  nuovi  e  maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i
sistemi  informativi  regionali  esistenti,  e  il Catasto telematico
secondo standard condivisi.))