DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 209 
(rinnovo  delle  autorizzazioni   alle   imprese   in   possesso   di
                     certificazione ambientale) 
 
 1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento
delle  procedure  previste  per  il  rinnovo   delle   autorizzazioni
all'esercizio di un impianto ovvero per  il  rinnovo  dell'iscrizione
all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate
ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione  volontaria  delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit ,  che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  761/2001  e  le  decisioni   della
Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001,
possono sostituire tali autorizzazioni  con  autocertificazione  resa
alle  autorita'  competenti,  ai  sensi   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.) 
   2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata
da una copia conforme del certificato di  registrazione  ottenuto  ai
sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo
comma 1, nonche' da una denuncia  di  prosecuzione  delle  attivita',
attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi  e  degli  impianti
alle prescrizioni  legislative  e  regolamentari,  con  allegata  una
certificazione  dell'esperimento  di  prove  a  cio'  destinate,  ove
previste. 
   3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi  1
e  2,  sostituiscono  a  tutti  gli  effetti  l'autorizzazione   alla
prosecuzione, ovvero all'esercizio  delle  attivita'  previste  dalle
norme  di  cui  al  comma  1  e  ad  essi  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1992,  n.  300.  Si  applicano,  altresi',  le
disposizioni sanzionatorie di  cui  all'articolo  21  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. 
   4.  L'autocertificazione  e  i   relativi   documenti   mantengono
l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo  massimo
di  centottanta  giorni  successivi  alla   data   di   comunicazione
all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo  avvenuta,  della
registrazione ottenuta ai sensi  dei  regolamenti  e  degli  standard
parametrici di cui al comma 1. 
   5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, in  caso  di  accertata  falsita'
delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e  dei  relativi
documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei  confronti
di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1  e
2. 
 6. Resta ferma l'applicazione del  ((Titolo  III-bis))  della  parte
seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione  e  riduzione
integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del medesimo. 
   7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono  essere
comunicati, a cura dell'amministrazione che  li  rilascia,  all'ISPRA
che  cura  l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al
pubblico, degli elementi  identificativi  di  cui  all'articolo  208,
comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 7-bis. La comunicazione dei dati di cui al  comma  7  deve  avvenire
senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  tra  i
sistemi informativi regionali  esistenti,  e  il  Catasto  telematico
secondo standard condivisi.