DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

note: Entrata in vigore del decreto: 01-05-2004.
Il presente Decreto Legislativo è stato erroneamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "41".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2004
                            Articolo 169
                           Opere illecite

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque   senza   autorizzazione  demolisce,  rimuove,  modifica,
   restaura   ovvero  esegue  opere  di  qualunque  genere  sui  beni
   culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque,  senza  l'autorizzazione  del soprintendente, procede al
   distacco  di  affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli
   ed  altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
   anche  se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo
   13;
c) chiunque  esegue,  in  casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
   indispensabili   per  evitare  danni  notevoli  ai  beni  indicati
   nell'articolo   10,   senza  darne  immediata  comunicazione  alla
   soprintendenza  ovvero  senza  inviare,  nel  piu'  breve tempo, i
   progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

   2.  La  stessa  pena  prevista  dal  comma 1 si applica in caso di
inosservanza  dell'ordine  di  sospensione  dei  lavori impartito dal
soprintendente ai sensi dell'articolo 28.