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LEGGE 31 ottobre 1955, n. 1064

Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 31/12/9999
Testo in vigore dal:  19-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.