stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
vigente al 05/05/2024
Testo in vigore dal:  27-1-1955

Art. 8


In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.
La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.