DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1989, n. 57

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti pretroliferi.

note: Entrata in vigore della legge: 24/02/1989.
Decreto-Legge convertito dalla L. 20 aprile 1989, n. 140 (in G.U. 24/04/1989, n.95).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1989)
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Testo in vigore dal: 24-2-1989
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla
legge  2  giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, istitutivo
di  una  imposta  di  fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti
della loro lavorazione;
  Vista  la  legge  19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni,
concernente  modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi
e del gas metano;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 1989;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere dal 24 febbraio 1989, l'imposta di fabbricazione e
la  corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti
petroliferi sono modificate:
    a)  da  lire 84.744 a lire 83.554 per ettolitro, alla temperatura
di  15 ›C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale,
per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b)   da  lire  8.474,40  a  lire  8.355,40  per  ettolitro,  alla
temperatura  di  15  ›C,  per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4",
destinato   all'Amministrazione   della   difesa,   relativamente  al
quantitativo  eccedente  il  contingente  annuo  di tonnellate 18.000
sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la
benzina;
    c)  da  lire 35.228 a lire 36.229 per ettolitro, alla temperatura
di  15  ›C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla
lettera  F),  punto  1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo
1973, n. 32;
    d)  da  lire 11.297 a lire 11.597, da lire 13.357 a lire 13.716 e
da  lire  40.130 a lire 41.269 per cento kg, rispettivamente, per gli
oli  combustibili  diversi  da  quelli speciali, semifluidi, fluidi e
fluidissimi, di cui alla lettera H, punti 1- b), 1- c) e 1- d), della
predetta tabella B.