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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 gennaio 1918, n. 1

Circa l'obbligo della denunzia della farina di frumento, della pasta e di altri cereali. (018U0001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1918
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Testo in vigore dal:  7-1-1918

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, farina di frumento e pasta in quantità superiore a 10 kg, frumento, segala, orzo deve farne denunzia entro il 31 gennaio
1918.

Sono obbligati alla denunzia anche i Consorzi granari, i Comuni, le Cooperative e in genere qualsiasi ente pubblico o privato.