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DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/1/2009.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26 (in G.U. 28/03/2009, n. 73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-2-2010
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Art. 4

Disposizioni per assicurare la funzionalità
delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali
1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009
((e 2010))
, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.