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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1987, n. 14

Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1989)
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Testo in vigore dal:  20-2-1987

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1985, di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Udito il parere n. 37/86, in data 30 ottobre 1986, dell'Adunanza
generale del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.
2. Per il pubblico impiego il predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni.