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REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931.
Il Codice Penale in allegato al presente decreto è stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia del 1930.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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vigente al 16/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  2-3-2006
(Codice Penale-art. 734 bis)
aggiornamenti all'articolo

Art. 734-bis.

(Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale).


Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis,
((600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1,))
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.