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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

DECRETO 21 maggio 2001, n. 308

Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

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vigente al 01/06/2016
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-8-2001

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
Visti in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
Visto l'articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentiti i Ministri della sanità e per gli affari regionali;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell'8 maggio 2001, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

a

d o t t il seguente regolmento:

Art. 1

Oggetto e finalità
1. Il presente decreto fissa i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo diurno e residenziale di cui alla legge n. 328 del 2000, con previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l'adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti.