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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/2023)
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Testo in vigore dal:  13-1-2016
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Art. 957

Reclutamento degli atleti
1. Il reclutamento degli atleti ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli:
a) nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata previsto dall'articolo 799 del codice, per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare;
b) nel limite delle vacanze organiche del ruolo appuntati e carabinieri, per l'Arma dei carabinieri.
2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1:
a) per i gruppi sportivi dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, i giovani che, anche senza aver effettuato il servizio quali volontari in ferma prefissata di un anno, sono in possesso dei requisiti previsti per l'arruolamento quali volontari in ferma prefissata quadriennale
((...))
;
b) per il gruppo sportivo dell'Arma dei carabinieri coloro che riuniscano i requisiti necessari per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri;
3. Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 961, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.
4. I vincitori del concorso:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare o all'Aeronautica militare sono immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria finale con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare e sono avviati a uno specifico corso formativo in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, volto a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari di base;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri sono ammessi a uno specifico corso formativo in qualità di allievi carabinieri, mirato a far acquisire le conoscenze necessarie per l'assolvimento dei compiti militari e di polizia, al termine del quale sono immessi in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, con il grado di carabiniere, con determinazione del Comandante generale o di autorità da questi delegata.
5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità di cui all'articolo 579, nonché i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.
6. Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri può essere inserito nei rispettivi centri sportivi se è in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.