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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2009, n. 51

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007. (09G0061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/6/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
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Testo in vigore dal: 9-6-2009
                              Art. 35.


                      Indennita' di bilinguismo



1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita' speciale di
seconda  lingua,  corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
ottobre  1961,  n.  1165,  come  modificato dal decreto legislativo 9
settembre  1997,  n.  354,  al  personale  di cui all'articolo 24 del
presente  decreto, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati  a  Trento  e  aventi  competenza  regionale, rideterminata
dall'articolo   22,   comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  febbraio  2001, n. 140, e' incrementata nelle seguenti
misure mensili lorde:



       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



2.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009,  l'indennita' speciale di
seconda  lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 1988, n. 287, al
personale  di  cui  all'articolo 24 del presente decreto, in servizio
presso  uffici  o  enti  ubicati  nella  regione  autonoma  a statuto
speciale  Valle d'Aosta, rideterminata dall'articolo 22, comma 2, del
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, e'
incrementata nelle seguenti misure mensili lorde:



       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



3.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' di cui ai commi 1
e 2 e' rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:



       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----
          Nota all'art. 35:
             -  Per  il  testo dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
          1961, n. 1165, recante «Indennita' speciale di 2ª lingua ai
          magistrati,  ai  dipendenti  civili  dello  Stato, compresi
          quelli  delle  Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed
          agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati
          militarmente  in  servizio  nella  provincia  di  Bolzano o
          presso  uffici  sedenti  in  Trento  ed  aventi  competenza
          regionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre
          1961, n. 284, si veda nelle note all'art. 12.
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  9  febbraio  2001,  n.  140,
          recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di
          polizia  ad  ordinamento  civile  e  del  provvedimento  di
          concertazione   delle   Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare   relativi   al   biennio   economico  2000-2001»,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 2001, n. 93,
          supplemento ordinario:
             «Art.  22  (Indennita' di bilinguismo). - 1. A decorrere
          dal  1°  gennaio  2001,  l'indennita'  speciale  di seconda
          lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della legge 23
          ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui all'articolo 13,
          comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
          collocati   a   Trento   e   aventi  competenza  regionale,
          incrementata  dall'articolo  1 del decreto del Ministro del
          tesoro  22  dicembre  1992, e' rideterminata nelle seguenti
          misure mensili lorde:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 59   <----

             2.   A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  l'indennita'
          speciale   di   seconda   lingua,   corrisposta   ai  sensi
          dell'articolo  3  del  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  30  maggio 1988, n. 287, al personale di cui
          all'articolo  13, comma 1, in servizio presso uffici o enti
          ubicati  nella  regione  autonoma  a statuto speciale Valle
          d'Aosta,  incrementata  dall'articolo  1  del  decreto  del
          Ministro  del  tesoro dicembre 1992, e' rideterminata nelle
          seguenti misure mensili lorde:

                    ---->  Vedere tabella a pag. 59   <----

             -   Per   il  testo  dell'articolo  3  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 30 maggio1988, n.
          287,  recante  «Norme per la corresponsione dell'indennita'
          di  bilinguismo  al  personale  dei  comparti  del pubblico
          impiego  in  servizio  presso  uffici  o enti ubicati nella
          regione   autonoma   a  statuto  speciale  Valle  d'Aosta»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1988, n. 173,
          si veda nelle note all'art. 12.