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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 2008, n. 196

Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2012)
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Testo in vigore dal:  1-1-2009

Art. 10

Spese connesse alle singole operazioni
1. Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.
2. Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2008 Ufficio di

controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n.

4, foglio n. 153

Nota all'art. 10:
- Per il regolamento (CE) n. 1080/2006, si veda note alle premesse.