stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-11-2007

Art. 32

Tutela delle lavoratrici madri
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Nota all'art. 32:
- Per gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per i riferimenti alle legge n. 104 del 1992, si vedano le note all'art. 14.