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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/2/2005
Testo in vigore dal:  25-2-2005

Art. 16

Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno
1. Al comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 394 del 1999, il primo periodo è soppresso.
Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dal presente regolamento:
«Art. 17 (Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno).
- 1. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.».