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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 2004, n. 258

Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-11-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2006)
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Testo in vigore dal:  22-7-2006
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Art. 6

Strutture di supporto
1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto:
a) di un Vice Commissario
((vicario))
, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'articolo 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;
((a-bis) di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera d), il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;))
b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non è rinnovabile;
c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;
((
d) di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
))
2. Il contingente di personale che può essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.