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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 2004, n. 117

Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  4-7-2009
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Art. 2

Rilascio della carta nazionale dei servizi
1. La carta nazionale dei servizi, in attesa della carta d'identità elettronica, è emessa dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di anticiparne le funzioni di accesso ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni.
2. All'emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla, previa identificazione del titolare, secondo le modalità e le caratteristiche definite dal presente decreto, e dalle regole tecniche di cui all'articolo 9.
3. Al momento dell'emissione o del rinnovo della carta nazionale dei servizi, l'amministrazione, utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'indice nazionale delle anagrafi, effettua la verifica della corrispondenza dei dati identificativi
((. . .))
. In caso di corrispondenza dei dati identificativi
((. . .))
, l'amministrazione emette la carta nazionale dei servizi ed invia il codice numerico identificativo della carta, la data del rilascio e la data di scadenza all'indice nazionale delle anagrafi, al fine di formare ed aggiornare la lista di emissione.
4. L'indice nazionale delle anagrafi, in caso di variazioni dei dati identificativi del titolare di una carta nazionale dei servizi comunicategli dal comune di residenza o dall'amministrazione fiscale durante il periodo di validità della stessa, segnala le variazioni all'amministrazione di emissione della carta nazionale dei servizi, affinchè la interdica.
5. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al comma 3, i dati identificativi del titolare non risultano contenuti nell'indice nazionale delle anagrafi, si applica l'articolo 8, commi 2, 3 secondo e terzo periodo e 4.
6. L'onere economico di produzione e rilascio delle carte nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le emettono.