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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 100

Regolamento recante modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di immigrazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/5/2004
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Testo in vigore dal:  7-5-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
b) «Comitato»: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico;
d) «struttura»: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica».
- Il testo del comma 4 dell'art. 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario, è il seguente:
«4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398: «Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2001, n. 258.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51: «Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2002, n. 82, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2002, n. 133.
- La legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, supplemento ordinario.
- Il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, recante: «Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2002, n. 211, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2002, n. 240.
- Il testo del comma 1 dell'art. 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, è il seguente:
«Art. 2-bis (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio). - 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».
- Il testo del comma 3 dell'art. 2-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è il seguente:
«3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'art. 3, comma 1».