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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 44

(L)
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
((
1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipulazione di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L)
))
2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del Tesoro, che lo presiede;
b) dal Ragioniere generale dello Stato;
c) dal Direttore dell'Agenzia delle entrate;
d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio. (L).
3. Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).