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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2015
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Art. 5


Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
2. Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
4. Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria" e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto
((disponibilità))
vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
((
5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L)
))
6.
((Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili))
, nonché sul conto di tesoreria denominato: "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari", non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresì ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
((Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato "Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari" e sulle somme provenienti dal predetto collocamento))
. (L).
6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6. (L)
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
8. Il conto
((disponibilità))
non può presentare saldi a debito del Ministero. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).
9. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.