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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017)
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Testo in vigore dal:  1-3-2004

Art. 15

(L)
Costituzione di vincoli
1. I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
2. Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).