DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 29 (L) 
Responsabilita'  del  titolare  del  permesso   di   costruire,   del
committente, del costruttore e  del  direttore  dei  lavori,  nonche'
anche del progettista  per  le  opere  subordinate  a  ((segnalazione
                  certificata di inizio attivita')) 
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985,
 n.146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 
1985, n. 298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; 
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 
 
  1. Il titolare del permesso  di  costruire,  il  committente  e  il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle  norme
contenute nel presente  capo,  della  conformita'  delle  opere  alla
normativa urbanistica, alle previsioni di piano  nonche',  unitamente
al direttore dei lavori, a  quelle  del  permesso  e  alle  modalita'
esecutive stabilite dal medesimo.  Essi  sono,  altresi',  tenuti  al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e  solidalmente  alle  spese  per
l'esecuzione  in  danno,  in  caso   di   demolizione   delle   opere
abusivamente  realizzate,  salvo  che  dimostrino   di   non   essere
responsabili dell'abuso. 
  2. Il direttore  dei  lavori  non  e'  responsabile  qualora  abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle  prescrizioni  del
permesso  di  costruire,  con  esclusione  delle  varianti  in  corso
d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente  ufficio
comunale contemporanea  e  motivata  comunicazione  della  violazione
stessa. Nei casi di totale difformita'  o  di  variazione  essenziale
rispetto al permesso di  costruire,  il  direttore  dei  lavori  deve
inoltre rinunziare all'incarico  contestualmente  alla  comunicazione
resa  al  dirigente.  In  caso  contrario  il  dirigente  segnala  al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione  in
cui  e'  incorso  il  direttore  dei  lavori,  che  e'  passibile  di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 
  3. Per le opere realizzate dietro presentazione  di  ((segnalazione
certificata di inizio attivita')), il progettista assume la  qualita'
di persona esercente un servizio  di  pubblica  necessita'  ai  sensi
degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di  dichiarazioni
non veritiere nella  relazione  di  cui  all'articolo  23,  comma  1,
l'amministrazione  ne  da'   comunicazione   al   competente   ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.