DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-2-2005
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 52-septies 
         (( (Disposizioni sulla redazione del progetto). )) 
 
  ((1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del  regio
decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775,  convertito  dalla  legge  8
febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia
superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni  planimetriche
e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del
progetto di infrastrutture lineari energetiche,  tecnici  incaricati,
anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per
venti   giorni   all'albo   pretorio    dei    Comuni    interessati,
dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere  i
nomi delle persone che  possono  introdursi  nell'altrui  proprieta'.
Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli  effetti
le comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2  e
3.))