DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
                            Art. 49 (L-R) 
     L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio 
 
  1. L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione  temporanea
di aree non soggette al procedimento espropriativo anche  individuate
ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta
esecuzione dei lavori previsti. (L) 
  2. Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme degli  atti
processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza  che
dispone l'occupazione temporanea. (L) 
  3. Al momento della immissione in possesso, e' redatto  il  verbale
sullo stato di consistenza dei luoghi. (L) 
  4. Il verbale e' redatto in contraddittorio con il proprietario  o,
nel caso di assenza o di rifiuto,  con  la  presenza  di  almeno  due
testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Possono
partecipare alle operazioni il possessore e  i  titolari  di  diritti
reali o personali sul bene da occupare. (R) 
  5. Le disposizioni di cui ai  precedenti  commi  si  applicano,  in
quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e
in ogni altro caso in cui  si  utilizzano  beni  altrui  per  urgenti
ragioni di pubblica utilita'. (L)