DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 6-2-2003
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 41 (L-R) 
             Commissione competente alla determinazione 
                   ((dell'indennita' definitiva)) 
 
  1.  In  ogni  provincia,  la  Regione  istituisce  una  commissione
composta: 
    a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato,  che  la
presiede; 
    b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo
delegato; 
    c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato; 
    d) dal presidente  dell'Istituto  autonomo  delle  case  popolari
della Provincia, o da un suo delegato; 
    e) da due esperti in materia urbanistica  ed  edilizia,  nominati
dalla Regione; 
    f) da tre  esperti  in  materia  di  agricoltura  e  di  foreste,
nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative. (L) 
  2.  La  Regione  puo'  nominare  altri  componenti  e  disporre  la
formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della
commissione prevista dal comma 1. (L) 
  3. La commissione ha sede presso  l'ufficio  tecnico  erariale.  Il
dirigente   dell'Ufficio   distrettuale   delle   imposte   cura   la
costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione  del
personale necessario. (R) 
  4. Nell'ambito delle singole regioni  agrarie,  delimitate  secondo
l'ultima   pubblicazione   ufficiale   dell'Istituto   centrale    di
statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina
il valore agricolo medio, nel precedente anno  solare,  dei  terreni,
considerati non oggetto di  contratto  agrario,  secondo  i  tipi  di
coltura effettivamente praticati. (R)