DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

note: L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2023)
Testo in vigore dal: 6-2-2003
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10 (L) 
(( (Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali)
                                 )) 
 
  ((1. Se  la  realizzazione  di  un'opera  pubblica  o  di  pubblica
utilita' non e' prevista dal piano urbanistico generale,  il  vincolo
preordinato all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente  se
ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  ovvero  su  iniziativa
dell'amministrazione  competente   all'approvazione   del   progetto,
mediante una conferenza di servizi,  un  accordo  di  programma,  una
intesa ovvero un altro atto, anche di  natura  territoriale,  che  in
base  alla  legislazione  vigente  comporti  la  variante  al   piano
urbanistico. (L) 
  2.  Il   vincolo   puo'   essere   altresi'   disposto,   dandosene
espressamente atto, con il  ricorso  alla  variante  semplificata  al
piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato,
con le modalita' e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi
2 e seguenti. (L) 
  3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto,  in  conformita'
alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1  e  2
prima della data di entrata in vigore del presente  testo  unico,  il
vincolo si intende apposto, anche  qualora  non  ne  sia  stato  dato
esplicitamente atto. (L) ))