DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
vigente al 25/09/2023
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 65 (R) 
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed
   a struttura metallica (legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6) 
 
  1.  Le  opere  realizzate  con  materiali  e  sistemi   costruttivi
disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del  loro  inizio,
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite
posta  elettronica  certificata  (PEC)  ((o  portale  telematico   di
riferimento)). 
  2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i  recapiti  del
committente, del  progettista  delle  strutture,  del  direttore  dei
lavori e del costruttore. 
  3. Alla denuncia devono essere allegati: 
    a) il progetto dell'opera  firmato  dal  progettista,  dal  quale
risultino in modo chiaro  ed  esauriente  le  calcolazioni  eseguite,
l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto  altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione 
    b) una relazione  illustrativa  firmata  dal  progettista  e  dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino  le  caratteristiche,  le
qualita' e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati  nella
costruzione. 
  ((4. La PEC di  consegna  o  la  ricevuta  rilasciata  dal  portale
telematico all'atto della presentazione allo sportello  unico  e'  da
considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha
presentato la denuncia)). 
  5. Anche  le  varianti  che  nel  corso  dei  lavori  si  intendano
introdurre alle opere di  cui  al  comma  1,  previste  nel  progetto
originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla  loro
esecuzione, allo sportello unico  nella  forma  e  con  gli  allegati
previsti nel presente articolo. 
  6.  Ultimate  le  parti  della  costruzione  che   incidono   sulla
stabilita' della stessa, entro il  termine  di  sessanta  giorni,  il
direttore dei lavori deposita  allo  sportello  unico  una  relazione
sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando: 
    a) i certificati delle prove sui materiali  impiegati  emessi  da
laboratori di cui all'articolo 59; 
    b)  per  le  opere  in  conglomerato  armato  precompresso,  ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in
coazione; 
    c) l'esito delle eventuali prove di carico,  allegando  le  copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme. 
  7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma  6,
lo  sportello  unico,  tramite  PEC   ((o   portale   telematico   di
riferimento)),  rilascia  al  direttore  dei  lavori   l'attestazione
dell'avvenuto deposito  su  una  copia  della  relazione  e  provvede
altresi' a trasmettere tale relazione al competente  ufficio  tecnico
regionale. 
  8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore  la  relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 
  8-bis. Per gli interventi di  cui  all'articolo  94-bis,  comma  1,
lettera b),  n.  2)  e  lettera  c),  n.  1),  non  si  applicano  le
disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.