DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 41 (L) 
                (( (Demolizione di opere abusive) )) 
 
  ((1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione  entro
il termine di centottanta  giorni  dall'accertamento  dell'abuso,  la
competenza e' trasferita all'ufficio del prefetto che  provvede  alla
demolizione avvalendosi degli uffici del comune  nel  cui  territorio
ricade   l'abuso   edilizio   da   demolire,   per   ogni    esigenza
tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento,  il
prefetto puo' avvalersi  del  concorso  del  Genio  militare,  previa
intesa con le competenti  autorita'  militari  e  ferme  restando  le
prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1, i  responsabili  del  comune
hanno l'obbligo di  trasferire  all'ufficio  del  prefetto  tutte  le
informazioni relative agli abusi edilizi  per  provvedere  alla  loro
demolizione)). 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Successivamente La Corte costituzionale, con sentenza 24-28  giugno
2004,  n.  196  (in  G.U.  1a  s.s.7/7/2004,  n.  26)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma  49-ter  dell'art.  32  del
decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269  (che  ha  disposto   la
sostituzione del presente articolo).