DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-2002.
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(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
vigente al 31/05/2023
Testo in vigore dal: 1-1-2008
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 27 (L)
            Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
               (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4;
   decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1.  Il  dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
esercita,  anche  secondo  le modalita' stabilite dallo statuto o dai
regolamenti      dell'ente,      la      vigilanza     sull'attivita'
urbanistico-edilizia  nel  territorio  comunale  per  assicurarne  la
rispondenza  alle  norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli  strumenti  urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
  2.  Il  dirigente  o  il  responsabile,  quando  accerti l'inizio o
l'esecuzione  di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da
leggi  statali,  regionali  o  da  altre norme urbanistiche vigenti o
adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi
pubblici  ovvero  ad  interventi di edilizia residenziale pubblica di
cui  alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni,  nonche'  in  tutti  i  casi di difformita' dalle norme
urbanistiche   e   alle  prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici,
provvede  alla  demolizione  e  al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora  si  tratti  di aree assoggettate alla tutela di cui al regio
decreto   30   dicembre   1923,  n.  3267,  o  appartenenti  ai  beni
disciplinati  dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree
di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede  alla  demolizione  ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente  intervenire,  ai  fini  della  demolizione,  anche  di
propria  iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati  monumento  nazionale  con  provvedimenti  aventi forza di
legge  o  dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
o   su   beni   di  interesse  archeologico,  nonche'  per  le  opere
abusivamente   realizzate   su  immobili  soggetti  a  vincolo  o  di
inedificabilita'  assoluta  in  applicazione  delle  disposizioni del
titolo  II  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n. 490, il
Soprintendente,  su richiesta della regione, del comune o delle altre
autorita'  preposte  alla  tutela,  ovvero  decorso il termine di 180
giorni  dall'accertamento  dell'illecito,  procede  alla demolizione,
anche  avvalendosi  delle modalita' operative di cui ai commi 55 e 56
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3.  Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista  dal  precedente comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su
denuncia  dei  cittadini,  l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalita'  di  cui  al  comma  1,  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  ordina  l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che ha
effetto  fino  all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi di cui ai
successivi  articoli,  da  adottare e notificare entro quarantacinque
giorni  dall'ordine  di  sospensione dei lavori. ((Entro i successivi
quindici  giorni  dalla  notifica  il  dirigente  o  il  responsabile
dell'ufficio,  su  ordinanza del sindaco, puo' procedere al sequestro
del cantiere)).
  4.  Gli  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in  cui  vengono  realizzate  le opere non sia esibito il permesso di
costruire,  ovvero  non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti  gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno   immediata   comunicazione   all'autorita'   giudiziaria,   al
competente  organo  regionale  e  al dirigente del competente ufficio
comunale,  il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle
opere e dispone gli atti conseguenti.