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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 220

Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  21-8-2013
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Art. 2

Requisiti generali di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
b) idoneità fisica all'impiego:
1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;
((1))
c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere;
d) iscrizione all'albo professionale, ove richiesto per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
2. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera d)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego di cui alla lettera b), comma 1 del presente articolo.