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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2001, n. 208

Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2020)
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Testo in vigore dal:  15-2-2020
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Art. 6

(( (Uffici per il supporto tecnico-logistico sul territorio).))
((
1. Il supporto tecnico-logistico sul territorio è svolto, nei settori di rispettiva competenza, dai seguenti uffici, dipendenti dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza:
a) centri per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) centri elettronici ed informatici;
c) centri logistici di raccolta di materiali e mezzi;
d) centri motorizzazione;
e) centri infrastrutture.
2. Gli uffici di cui al comma 1 forniscono alla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza i dati per il monitoraggio e l'individuazione del fabbisogno dei beni mobili, immobili e strumentali delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per la pianificazione e la programmazione degli acquisti e dei lavori e per la successiva conservazione, assegnazione, distribuzione e gestione dei beni nei settori di competenza.
))