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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2001, n. 70

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
Testo in vigore dal:  7-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della sanità è composto dal Presidente e da otto componenti così individuati:
a) tre esperti designati dal Ministro della sanità;
b) tre esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
c) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
d) un esperto designato dal Ministro della ricerca scientifica;
e) esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo.
2. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti di documentata professionalità nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sei anni. (1)
4. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sarà fissato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalità di rimborso delle spese di missione.
5. Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente. Tale incarico è gratuito.
6. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del presente decreto legislativo".