DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
vigente al 23/09/2023
Testo in vigore dal: 29-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 40 (L) 
                             Certificati 
  
  01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione  in
ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili
solo nei rapporti tra privati. Nei  rapporti  con  gli  organi  della
pubblica  amministrazione  e  i  gestori  di   pubblici   servizi   i
certificati e gli atti di notorieta'  sono  sempre  sostituiti  dalle
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. (12) ((13)) 
  02.  Sulle  certificazioni  da  produrre  ai  soggetti  privati  e'
apposta, a pena di nullita', la dicitura:  "Il  presente  certificato
non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o
ai privati gestori di pubblici servizi". (12) ((13)) 
  1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine
a stati, qualita' personali e fatti, concernenti la  stessa  persona,
nell'ambito del medesimo procedimento, sono  contenute  in  un  unico
documento. 
  
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
9)  che  "Il  termine  del  1°  gennaio  2012   di   decorrenza   per
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 40, commi 01 e
02, e 43, comma 1, del testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive  modificazioni,   e'   differito   al   30   giugno   2012
relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri
immobiliari per l'esecuzione di  formalita'  ipotecarie,  nonche'  ai
certificati  ipotecari  e  catastali  rilasciati   dall'Agenzia   del
territorio". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 6, comma  5)  che  "In
deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre
al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio."