DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).

note: Entrata in vigore del decreto: 7-3-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 7-3-2001
                             Art. 21 (R)
                 Autenticazione delle sottoscrizioni

  1.  L'autenticita'  della  sottoscrizione  di  qualsiasi  istanza o
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta' da produrre agli
organi  della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi
pubblici  e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e
comma 3. (R)
  2.   Se  l'istanza  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta'  e'  presentata  a  soggetti diversi da quelli indicati al
comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi
di   benefici  economici,  l'autenticazione  redatta  da  un  notaio,
cancelliere,  segretario  comunale, dal dipendente addetto a ricevere
la  documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale
ultimo   caso,   l'autenticazione   e'   redatta   di   seguito  alla
sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la
sottoscrizione  e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identita'   del   dichiarante,   indicando   le   modalita'   di
identificazione,  la  data  ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome,  cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria
firma e il timbro dell'ufficio. (R)