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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2023)
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vigente al 25/04/2024
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  • Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera
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  • Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle
    consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione
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Testo in vigore dal:  8-11-2000

Art. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale
1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.
3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.
Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, reca: "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".