DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalita' di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/03/2023)
vigente al 04/06/2023
  • Articoli
  • Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera
    elettorale
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  • Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle
    consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione
    della tessera elettorale permanente.
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Testo in vigore dal: 8-11-2000
                               Art. 4.
        Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale
  1.  In  caso  di  trasferimento  di  residenza di un elettore da un
comune  ad  un  altro,  il  comune  di  nuova  iscrizione nelle liste
elettorali  provvede  a  consegnare  al  titolare  una  nuova tessera
elettorale,   previo  ritiro  di  quella  rilasciata  dal  comune  di
precedente residenza.
  2.  Le  variazioni  dei  dati  o  delle indicazioni contenute nella
tessera,  conseguenti  alle revisioni delle liste elettorali previste
dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
vengono  effettuate  dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a
trasmettere  per  posta,  all'indirizzo del titolare, un tagliando di
convalida   adesivo  riportante  i  relativi  aggiornamenti,  che  il
titolare   stesso   incolla  all'interno  della  tessera  elettorale,
nell'apposito  spazio.  Analogamente si procede in caso di variazione
dei  dati  relativi  al  collegio o circoscrizione amministrativa nei
quali l'elettore puo' esprimere il voto.
  3.  La  tessera elettorale e' ritirata qualora il titolare perda il
diritto  di  voto  ai  sensi  della  normativa  vigente; il ritiro e'
effettuato,  a cura del comune, previa notifica all'interessato della
relativa  comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al
godimento dell'elettorato attivo.
  4.  La  tessera  ritirata e' conservata nel fascicolo personale del
titolare.
  5.  In  caso  di  deterioramento  della  tessera,  con  conseguente
inutilizzabilita',   l'ufficio  elettorale  del  comune  rilascia  al
titolare  un  duplicato  della  stessa, previa presentazione da parte
dell'interessato   di  apposita  domanda  e  consegna  dell'originale
deteriorato.
  6.  In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato
della  tessera  al  titolare,  previa  sua  domanda,  corredata della
denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
  7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera
elettorale  personale  quando  essa  non risulti piu' utilizzabile in
seguito   all'esaurimento   degli   spazi   ivi   contenuti   per  la
certificazione dell'esercizio del diritto di voto.
          Nota all'art. 4:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 20 marzo
          1967,   n.   223,   e   successive   modificazioni,   reca:
          "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
          dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
          liste elettorali".