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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-2000
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/08/2000, n. 197 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2020)
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Testo in vigore dal:  6-9-2000

Art. 50

Obbligo del lavoro
1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semilibertà o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attività artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attività lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto.
Nota all'articolo 50:
- Per il testo del sesto comma, dell'art. 20 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.