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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230

Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-9-2000
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 24/08/2000, n. 197 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/11/2025)
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Testo in vigore dal:  10-12-2025
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Art. 26

Cartella personale
1. Per ogni detenuto o internato è istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla libertà. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato è dimesso. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
((Quando la dimissione dipende dall'ammissione a misure alternative alla detenzione, copia integrale della cartella è trasmessa all'Ufficio di esecuzione penale esterna che la allega alla cartella di cui al comma 1-bis.))
1-bis.
((La cartella personale di cui al comma 1 è istituita anche per i soggetti in esecuzione penale esterna, la cui compilazione inizia all'atto dell'avvio dell'esecuzione penale esterna. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'ufficio in caso di revoca o conclusione della misura. Di tale custodia è data tempestiva notizia al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. In caso di revoca della misura alternativa o della pena sostitutiva con ingresso in un istituto penitenziario, copia integrale della cartella è trasmessa a quest'ultimo che la allega alla cartella di cui al comma 1.))
2. L'intestazione della cartella personale è corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona.
3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonché della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonché di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo l4-ter e al capo VI del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semilibertà ed alla detenzione domiciliare
((, nonché il provvedimento del pubblico ministero di sospensione dell'ordine di carcerazione di cui all'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale))
, sono, altresì, comunicati
((all'ufficio di esecuzione penale esterna))
del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.
5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto è annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel comma 2 dell'articolo 103.
((Il medesimo giudizio è annotato, alla scadenza indicata al periodo precedente, dalla direzione dell'ufficio di esecuzione penale esterna per i soggetti in esecuzione penale esterna.))
5-bis.
((Quando il giudizio espresso è negativo lo stesso è comunicato all'interessato.))
6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto,
((nonché di ammissione del detenuto a misure esterne all'istituto,))
nella cartella personale è annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.
((Il medesimo giudizio è annotato all'atto del trasferimento del soggetto in esecuzione penale esterna ad altro ufficio o in caso di ingresso in un istituto penitenziario.))
6-bis.
((Il direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna, all'atto della ricezione o della presa in carico di un soggetto proveniente da un istituto o da un ufficio di esecuzione penale esterna, verifica la completezza della cartella personale, anche con riferimento a quanto previsto dai commi 5 e 6 e, qualora accerti la mancanza delle annotazioni previste, ne fa immediata richiesta al direttore dell'istituto o dell'ufficio di esecuzione penale esterna di provenienza.))