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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. 510

Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2000)
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Testo in vigore dal:  22-1-2000

Art. 5

Valutazione della commissione medica ospedaliera
della sanità militare
1. Per l'attribuzione dei benefici di legge, oltre al rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento lesivo, è richiesta la valutazione della commissione medica ospedaliera della sanità militare, la quale svolge le proprie indagini secondo le modalità previste dagli articoli 172 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità, accerta il grado dell'eventuale invalidità riscontrata, stabilisce la percentuale dell'invalidità e dell'eventuale aggravamento, ed accerta comunque se l'invalidità riportata comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto d'impiego.
2. La commissione medica ospedaliera di cui al comma 1 è integrata, ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata, da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale.
3. I sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal direttore centrale di sanità del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su richiesta della competente commissione medica ospedaliera, trasmessa contestualmente alla comunicazione della data in cui si procederà alla visita dell'interessato o, comunque, alla valutazione da parte della commissione stessa.
4. La commissione medica ospedaliera esprime il giudizio entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i competenti organi amministrativi possono rivolgersi ad altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del servizio sanitario nazionale, ovvero ad istituti universitari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.
5. La valutazione della commissione medica ospedaliera non è richiesta in caso di decesso, quando il nesso di causalità risulti di immediata evidenza. La medesima valutazione non è, altresì, richiesta qualora il prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime civili ritenga, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di criminalità organizzata dell'evento criminoso.
6. Il giudizio della commissione medica ospedaliera, nella composizione integrata, è definitivo.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per gli stranieri e gli apolidi. Se i soggetti interessati non sono residenti in Italia, il giudizio sanitario è espresso da apposite commissioni formate da tre medici scelti dall'autorità consolare, che svolgono le proprie indagini secondo le stesse modalità previste per le commissioni mediche ospedaliere. La domanda e i documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento.
Nota all'art. 5:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, contiene il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si indicano, qui di seguito, le rubriche degli articoli 172 e seguenti:
Art. 172 (Accertamenti sanitari).
Art. 173 (Spese di ricovero).
Art. 174 (Mancata presentazione agli accertamenti sanitari).
Art. 175 (Verbale della commissione medica ospedaliera).
Art. 176 (Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale).
Art. 177 (Casi in cui è richiesto il parere del comitato).
Art. 178 (Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale).
Art. 179 (Provvedimento dell'amministrazione centrale).
Art. 180 (Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al trattamento privilegiato diretto).
Art. 181 (Accertamenti sanitari per innovazione dell'assegno).
Art. 182 (Scadenza dell'assegno rinnovabile).
Art. 183 (Aggravamento).