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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1999, n. 550

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 12/4/2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2001)
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Testo in vigore dal:  12-4-2000

Art. 37

Fondo scorta
1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
2. La ripartizione di detto fondo è disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio.
3. L'utilizzo del fondo scorta è disposto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione generale.
4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.
Nota all'art. 37:
- Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito in legge 27 ottobre 1995, n. 437, reca: "Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione".