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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  18-11-1999

Art. 26

Convenzioni con soggetti privati
1. I soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'articolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:
a) l'iscrizione nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico;
b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
c) la sussistenza dei requisiti professionali organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.
3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più adeguato agli obiettivi fissati.
4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;
e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato della partecipazione al programma.
Note all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 52.