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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  4-8-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 25

Programmi di assistenza ed integrazione sociale
1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati sono finanziati dallo Stato nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella misura del trenta per cento a valere sulle risorse relative all'assistenza. Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari opportunità previa valutazione da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunità per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri interessati.
3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:
a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui all'articolo 26;
c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia;
d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).
((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 102 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è ridenominata: "Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento" di seguito denominata: "Commissione"".