DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2023)
Testo in vigore dal: 18-11-1999
                               Art. 21
                     Modalita' del trattenimento

  1.  Le  modalita'  del trattenimento devono garantire, nel rispetto
del  regolare  svolgimento  della  vita  in  comune,  la  liberta' di
colloquio   all'interno  del  centro  e  con  visitatori  provenienti
dall'esterno,   in  particolare  con  il  difensore  che  assiste  lo
straniero,  e con i ministri di culto, la liberta' di corrispondenza,
anche  telefonica,  ed  i  diritti  fondamentali  della persona fermo
restando  l'assoluto  divieto  per  lo  straniero di allontanarsi dal
centro.
  2.  Nell'ambito  del  centro  sono  assicurati,  oltre  ai  servizi
occorrenti   per  il  mantenimento  e  l'assistenza  degli  stranieri
trattenuti  o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi
di  socializzazione e la liberta' del culto nei limiti previsti dalla
Costituzione.
  3.  Allo  scopo  di  assicurare la liberta' di corrispondenza anche
telefonica  con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono  definite  le  modalita'  per l'utilizzo dei servizi telefonici,
telegrafici  e  postali, nonche' i limiti di contribuzione alle spese
da parte del centro.
  4. Il trattenimento dello straniero puo' avvenire unicamente presso
i  centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo
14,  comma  1,  del  testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo
stesso e' ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario.
  5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di
cura,  debba  recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal
giudice  che  procede,  ovvero  presso  la  competente rappresentanza
diplomatica  o  consolare  per  espletare  le procedure occorrenti al
rilascio  dei  documenti  occorrenti  per  il  rimpatrio, il questore
provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
  6.  Nel  caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un
convivente  residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere
eccezionale,  il  giudice  che  procede,  sentito  il  questore  puo'
autorizzare  lo  straniero  ad  allontanarsi  dal centro per il tempo
strettamente  necessario,  informando  il  questore  che  ne  dispone
l'accompagnamento.
  7.  Oltre  al  personale  addetto  alla  gestione dei centri e agli
appartenenti   alla   forza   pubblica,   al   giudice  competente  e
all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  ai centri possono accedere i
familiari  conviventi  e  il  difensore  delle  persone  trattenute o
ospitate,  i  ministri  di  culto,  il personale della rappresentanza
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del
volontariato   e  cooperative  di  solidarieta'  sociale,  ammessi  a
svolgervi  attivita'  di  assistenza  a norma dell'articolo 22 ovvero
sulla  base  di appositi progetti di collaborazione concordati con il
prefetto della provincia in cui e' istituito il centro.
  8.   Le   disposizioni   occorrenti   per  la  regolare  convivenza
all'interno    del    centro,   comprese   le   misure   strettamente
indispensabili  per  garantire  l'incolumita'  delle persone, nonche'
quelle  occorrenti  per  disciplinare  le modalita' di erogazione dei
servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza,
promozione  umana  e  sociale  e  le  modalita'  di svolgimento delle
visite,   sono   adottate  dal  prefetto,  sentito  il  questore,  in
attuazione  delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del
centro  e  delle  direttive  impartite  dal Ministro dell'interno per
assicurare  la  rispondenza  delle  modalita'  di  trattenimento alle
finalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico.
  9.  Il  questore  adotta  ogni  altro  provvedimento  e  le  misure
occorrenti  per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese
quelle   per   l'identificazione   delle   persone   e  di  sicurezza
all'ingresso  del  centro,  nonche'  quelle  per  impedire l'indebito
allontanamento  delle persone trattenute e per ripristinare la misura
nel  caso  che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli
ufficiali    di    pubblica   sicurezza,   richiede   la   necessaria
collaborazione  da  parte  del gestore e del personale del centro che
sono tenuti a fornirla.
          Nota all'art. 21:
          -  Per  il  testo  dell'art.  14,  commi 1 e 2, del decreto
          legislativo  25  luglio  1988,  n.  286 (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 20.