DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

((Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori)).

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
Testo in vigore dal: 16-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
          Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi 
 
  1. La messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi
di sollevamento rispondenti alla  definizione  di  ascensore  la  cui
velocita'  di  spostamento  non  supera  0,15  m/s  e'   soggetta   a
comunicazione,  da  parte  del  proprietario   o   del   suo   legale
rappresentante, al comune competente per territorio o alla  provincia
autonoma competente secondo il proprio statuto. 
  2. La comunicazione  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  entro
((sessanta giorni)) dalla data  della  dichiarazione  di  conformita'
dell'impianto di cui all'articolo ((4-bis, comma  2)),  del  presente
regolamento ovvero all'articolo 3, comma 3, lettera e),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, contiene: 
    a) l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto; 
    b) la velocita', la portata, la corsa, il numero delle fermate  e
il tipo di azionamento; 
    c)  il  nominativo  o  la   ragione   sociale   dell'installatore
dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o  dell'apparecchio
di sollevamento rispondente alla  definizione  di  ascensore  la  cui
velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi  dell'articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; 
    d)  la  copia  della  dichiarazione   di   conformita'   di   cui
all'articolo ((4-bis, comma  2)),  del  presente  regolamento  ovvero
all'articolo 3, comma 3,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 17; 
    e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio  2008,  n.  37,  cui  il
proprietario ha affidato ((la manutenzione dell'impianto,  che  abbia
accettato l'incarico)); 
    f)  l'indicazione  del  soggetto  incaricato  di  effettuare   le
ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13,  comma
1, che abbia accettato l'incarico. 
  ((2-bis. Quando la comunicazione di cui al comma  1  e'  effettuata
oltre il termine di sessanta giorni,  la  documentazione  di  cui  al
comma 2 e' integrata da  un  verbale  di  verifica  straordinaria  di
attivazione dell'impianto.)) 
  3. L'ufficio competente  del  comune  assegna  all'impianto,  entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o
al suo  legale  rappresentante  dandone  contestualmente  notizia  al
soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche. 
  4. Quando si apportano le modifiche costruttive di cui all'articolo
2, comma 1, ((lettera cc) )),  il  proprietario,  previo  adeguamento
dell'impianto, per la parte modificata o sostituita  nonche'  per  le
altre parti interessate alle disposizioni del  presente  regolamento,
invia la comunicazione di cui al comma 1  al  comune  competente  per
territorio nonche' al soggetto competente per  l'effettuazione  delle
verifiche periodiche. 
  5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti  per
i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate  a  seguito  di
eventuali modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo. 
  6. Ferme restando in capo agli organi  competenti  le  funzioni  di
controllo ad essi attribuite dalla normativa vigente, e  fatto  salvo
l'eventuale accertamento di responsabilita' civile, nonche' penale  a
carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore  e/o  del
fabbricante, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in
caso di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. 
  7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a  dare  tempestiva
comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza
degli   obblighi   imposti   dal   presente   regolamento    rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni.