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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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  • Articoli
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO I
    DEFINIZIONI E OGGETTO
  • 1
  • 2
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO II
    AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
    SVILUPPO
  • 3
  • orig.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO III
    CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO IV
    DISCIPLINA TRANSITORIA
  • 12
  • orig.
  • 13
  • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
    CAPO I
    ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
    CAPO I
    ABROGAZIONI
  • 17
Testo in vigore dal:  25-8-1999

Art. 5

(Autonomia organizzativa)
1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.
4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 138, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"Art. 38 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
d) la determinazione del calendario scolastico;".