DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1999, n. 54

Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-3-1999
Testo in vigore dal: 10-3-1999
                               Art. 2.
  1. A copertura delle minori  entrate erariali e regionali, valutate
in  complessive lire  95  miliardi a  decorrere  dall'anno 1999,  per
effetto della riduzione  della sovrattassa di cui  all'articolo 1, si
provvede   con   le   maggiori  entrate   derivanti   dall'incremento
dell'aliquota  sul  gasolio usato  come  carburante  disposto con  il
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri 15  gennaio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
  2. La  quota di minor gettito  per le regioni, valutata  in lire 91
miliardi e' compensata  da erogazioni a favore  delle singole regioni
per la perdita  di gettito da ciascuna subita sulla  base di apposita
ripartizione determinata dal Ministero  delle finanze. Sino alla data
di  entrata   in  vigore  della   legge  perseguente  gli   scopi  di
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo
28, comma 1, della legge 23  dicembre 1998, n. 448, la predetta quota
e' iscritta  su apposita unita'  previsionale di base dello  stato di
previsione   del  Ministero   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione economica per essere attribuita alle regioni medesime.
           Note all'art. 2:
            - Per  il titolo del D.P.C.M.  15 gennaio 1999, si   veda
          nelle note alle premesse.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   28, comma 1, della
          citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:
            "1. Nel quadro   del  federalismo  fiscale,  che    sara'
          disciplinato  da  apposita legge   sulla base  dei principi
          contenuti    nel         documento    di     programmazione
          economicofinanziaria    per    gli   anni   1999-2001,   le
          regioni, le province  autonome, le province, i comuni  e le
          comunita' montane  concorrono alla   realizzazione    degli
          obiettivi  di    finanza  pubblica    che   il   paese   ha
          adottato con   l'adesione   al   patto   di stabilita'    e
          crescita,    impegnandosi a   ridurre progressivamente   il
          finanziamento  in  disavanzo  delle  proprie spese   e    a
          ridurre    il rapporto tra  il proprio ammontare  di debito
          e' il  prodotto interno lordo. Per   i fini del    presente
          articolo, il disavanzo  e' calcolato quale  differenza  tra
          le entrate  finali  effettivamente  riscosse, inclusive dei
          proventi  della  dismissione    di beni immobiliari,   e le
          uscite   finali di    parte  corrente    al  netto    degli
          interessi;    tra  le  entrate  non  sono    considerati  i
          trasferimenti dallo  Stato. Si terra' conto altresi'  delle
          variazioni   del  gettito    dell'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive (IRAP) e  delle addizionali al gettito
          dei tributi erariali".