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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1999, n. 54

Regolamento recante norme per la riduzione della sovrattassa diesel per il 1999, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-3-1999
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Testo in vigore dal:  10-3-1999

Art. 2

1. A copertura delle minori entrate erariali e regionali, valutate in complessive lire 95 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per effetto della riduzione della sovrattassa di cui all'articolo 1, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota sul gasolio usato come carburante disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.
2. La quota di minor gettito per le regioni, valutata in lire 91 miliardi è compensata da erogazioni a favore delle singole regioni per la perdita di gettito da ciascuna subita sulla base di apposita ripartizione determinata dal Ministero delle finanze. Sino alla data di entrata in vigore della legge perseguente gli scopi di realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la predetta quota è iscritta su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere attribuita alle regioni medesime.
Note all'art. 2:
- Per il titolo del D.P.C.M. 15 gennaio 1999, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sarà disciplinato da apposita legge sulla base dei principi contenuti nel documento di programmazione economicofinanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito è il prodotto interno lordo. Per i fini del presente articolo, il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione di beni immobiliari, e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dallo Stato. Si terrà conto altresì delle variazioni del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle addizionali al gettito dei tributi erariali".