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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1998, n. 323

Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-09-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/05/2017)
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Testo in vigore dal:  31-5-2017
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Art. 15

Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale
della nuova disciplina e disposizioni finali
1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/1999 con la gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.
2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le relative istruzioni sono impartite dal Ministro della pubblica istruzione e diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui all'articolo 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento.
3. Agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1998/1999 il credito scolastico sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella D e della nota in calce alla medesima, tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche dell'andamento dei due anni precedenti; agli alunni che affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base dell'allegata tabella E e della nota in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999 /2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico 1997/1998.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in connessione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in cui siano funzionanti, oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate nel programmare gli esami di idoneità dell'anno scolastico 1998/1999.
6. Limitatamente agli esami di Stato che si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/1999 gli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che, nell'anno scolastico 1997/1998, detti alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneità per la frequenza dell'ultima classe.
7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.
8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
11. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
((2))

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1998

Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 6 ((2))

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ha disposto (con l'art. 26, comma 6, lettera a)) che "Con effetto a partire dal 1° settembre 2018 cessano di avere efficacia: [...] le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, fatto salvo l'articolo 9, comma 8".