DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                     (Valutazione di incidenza). 
 
  1. Nella  pianificazione  e  programmazione  territoriale  si  deve
tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti
di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle
zone speciali di conservazione. 
  2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici  e  di  settore,
ivi compresi  i  piani  agricoli  e  faunistico-venatori  e  le  loro
varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui  all'allegato  G,
uno studio per individuare e valutare gli effetti che il  piano  puo'
avere sul sito, tenuto conto degli  obiettivi  di  conservazione  del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre  alla
valutazione di incidenza  sono  presentati,  nel  caso  di  piani  di
rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio  e,  nel   caso   di   piani   di   rilevanza   regionale,
interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle  province
autonome competenti. 
  3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari
al mantenimento in uno stato  di  conservazione  soddisfacente  delle
specie e degli habitat  presenti  nel  sito,  ma  che  possono  avere
incidenze   significative   sul   sito   stesso,   singolarmente    o
congiuntamente  ad  altri  interventi,  presentano,  ai  fini   della
valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali  effetti
che detti interventi possono avere sul proposto  sito  di  importanza
comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale
di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di  conservazione  dei
medesimi. 
  4. Per i  progetti  assoggettati  a  procedura  di  valutazione  di
impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6  della  legge  8  luglio
1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  210  del  7  settembre
1996, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  che  interessano
proposti  siti  di  importanza  comunitaria,   siti   di   importanza
comunitaria e zone  speciali  di  conservazione,  come  definiti  dal
presente regolamento,  la  valutazione  di  incidenza  e'  ricompresa
nell'ambito della predetta procedura  che,  in  tal  caso,  considera
anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli  habitat  e
sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.  A
tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal  proponente
deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto
con le finalita'  conservative  previste  dal  presente  regolamento,
facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G. 
  5. Ai fini  della  valutazione  di  incidenza  dei  piani  e  degli
interventi di cui ai commi da  1  a  4,  le  regioni  e  le  province
autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le  modalita'
di  presentazione  dei  relativi  studi,  individuano  le   autorita'
competenti alla verifica degli stessi,  da  effettuarsi  secondo  gli
indirizzi di cui all'allegato G, i tempi  per  l'effettuazione  della
medesima  verifica,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  alle
procedure nel caso di piani interregionali. 
  6. Fino alla individuazione dei  tempi  per  l'effettuazione  della
verifica di cui al comma 5, le autorita'  di  cui  ai  commi  2  e  5
effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni  dal  ricevimento
dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e  possono  chiedere  una  sola
volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare  prescrizioni
alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le  predette
autorita' chiedano integrazioni  dello  studio,  il  termine  per  la
valutazione di incidenza decorre nuovamente  dalla  data  in  cui  le
integrazioni pervengono alle autorita' medesime. 
  7. La valutazione  di  incidenza  di  piani  o  di  interventi  che
interessano  proposti  siti  di  importanza  comunitaria,   siti   di
importanza comunitaria e zone speciali  di  conservazione  ricadenti,
interamente o parzialmente, in un'area naturale  protetta  nazionale,
come definita dalla legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  e'  effettuata
sentito l'ente di gestione dell'area stessa. 
  8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione  definitiva
del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione
di incidenza, eventualmente individuando modalita'  di  consultazione
del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. ((2)) 
  9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di
incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili,
il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi
di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale  ed
economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano   ogni   misura
compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della  rete
"Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13. 
  10. Qualora nei siti ricadano tipi di  habitat  naturali  e  specie
prioritari, il  piano  o  l'intervento  di  cui  sia  stata  valutata
l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo'  essere
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla  salute
dell'uomo e  alla  sicurezza  pubblica  o  ad  esigenze  di  primaria
importanza per l'ambiente, ovvero, previo  parere  della  Commissione
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 57, comma 2)
che "Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,
e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani".