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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-1-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
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Testo in vigore dal:  6-1-1998

Art. 14

Idoneità a segretario generale
1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione.
Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il consegulmento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.
Nota all'art. 14:
- Il testo del comma 77 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 si veda alla nota all'art. 9.