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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 362

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.

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Testo in vigore dal:  10-12-1994

Art. 8

Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2, comma 8 della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7, comma 1 della legge n. 91/1992, si vedano le precedenti note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del d.P.R. n. 572/1993, si vedano le precedenti note all'art. 4.
- I testi degli artt. 2 e 14, commi 1, 2 e 4 del d.P.R.
n. 572/1993 sono i seguenti:
"Art. 2 (Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato). - 1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi".
"Art. 14 (Dichiarazioni di cittadinanza). - 1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge.
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare competente inviata l'interessato a produrre detta documentazione.
3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura".